Che la sicurezza sul lavoro sia uno dei grandi problemi del nostro Paese, è innegabile.
Anche le morti di venerdì scorso a Torino (https://www.ilsole24ore.com/art/gru-cade-palazzo-torino-morto-AEhksb3) dovrebbero ricordarci quanto la sicurezza sul lavoro sia essenziale.
Non ci sembrano quindi fuori luogo le novità introdotte dal decreto fisco-lavoro (D.L. n. 146/2021) relative alla sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di non rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
In questo articolo vogliamo andare ad analizzare la circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che fornisce i chiarimenti sulle novità del decreto fisco-lavoro in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (Allegato I del D.Lgs. 81/2008) che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
- Impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL (anch’esso riscritto).
Violazioni prevenzionistiche che comportano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (Allegato 1, D.Lgs. n. 81/2008)
Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito di cui all’articolo 29, comma 4, TUSL sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso limitatamente
alla causale afferente alla mancanza del DVR.
Si rammenta, infatti, che la previsione dell’articolo 28, comma 2, del d.lgs. 81/2008 contempla “la data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato”.
La mancata elaborazione del DVR sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (Art. 29, comma 1 (eccetto aziende per le quali è previsto il solo arresto). Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il DVR. Va tuttavia considerato che per talune fattispecie l’assenza del DVR non è oggetto di prescrizione. Si tratta delle seguenti ipotesi, di cui al TUSL, in cui l’illecito è punito solo con l’arresto:
● aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
● aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
● attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.
reato all’Autorità Giudiziaria, avrà cura di indicare, nel provvedimento di sospensione, la necessaria
elaborazione del DVR quale condizione della revoca.
2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano in questione.
3. Mancata formazione ed addestramento
Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL:
● Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
● Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
● Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
● Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
● Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).
sospensione.
In relazione al provvedimento di sospensione dell’attività di impresa o dell’attività lavorativa, qualora sia stata riscontrata la violazione di cui al punto 3, la revoca del medesimo provvedimento potrà conseguire alla dimostrazione della prenotazione della formazione – fermi la regolarizzazione di altre violazioni concomitanti di cui all’Allegato I e il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute – atteso che, per effetto del provvedimento di prescrizione, il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui, ai fini della sospensione, è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento.
Ai fini della definizione del procedimento di prescrizione in questione, che potrà aver luogo successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, il trasgressore dovrà produrre documentazione attestante il completamento della formazione ed addestramento.
Nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%, quindi, l’ulteriore causa di sospensione di cui al punto 3 in commento potrà essere contestata solo se gli stessi risultino adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti l’obbligo di formazione e quello di addestramento. In caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori “in nero” conseguirà alla verifica della prenotazione del corso di formazione di cui all’art. 37 TULS e della visita medica, ove obbligatoria.
A tale ultimo proposito, la circolare n. 3/2021 ha richiamato precedenti indicazioni di prassi, riferite al settore edile, che andranno osservate in tutti gli altri settori ove l’accertamento preveda come oggetto principale il rispetto della disciplina prevenzionistica o comunque contempli la partecipazione di personale ispettivo appartenente al profilo tecnico.
Con riferimento alla prima fase applicativa della nuova disciplina, in caso di vigilanza esclusivamente ordinaria e nei casi in cui l’obbligatorietà o meno della sorveglianza sanitaria non sia agevolmente definibile in sede di accesso, ai fini della regolarizzazione del lavoro “nero” sarà sufficiente la verifica degli obblighi inerenti la formazione di cui all’art. 37 TULS.
Ciò non toglie la possibilità, successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, di estendere l’accertamento ai profili di sicurezza o di ricondurre le relative valutazioni alla fase successiva all’accesso.
4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
La mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP.
5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria.
In proposito va ricordato che l’art. 96, comma 1-bis, del citato Testo Unico esclude l’obbligo di redazione del POS relativamente “alle mere forniture di materiali o attrezzature”. Si fa rinvio, al riguardo, alle indicazioni nel tempo fornite dal MLPS “in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” (prot. 15/SEGR/003328 del 10/02/2011) e alle note del MLPS e INL (rispettivamente prot. n. 2597 del 10/02/2016 e prot. n. 1753 del 11/08/2020) sulla redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo.
La mancata elaborazione del POS sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il POS.
6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
7. Mancanza di protezioni verso il vuoto
8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di
sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza,
senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.
Articoli recenti
- Formazione sicurezza: quanto costa in realtà all’azienda? 23 Dicembre 2021
- Sospensione dell’attività imprenditoriale: quando il gioco non vale la candela 20 Dicembre 2021
- Defibrillatori: chi li può usare e dove devono essere posizionati – terza parte 7 Ottobre 2021
- Defibrillatori: chi li può usare e dove devono essere posizionati – seconda parte 6 Ottobre 2021
- Defibrillatori: chi li può usare e dove devono essere posizionati – prima parte 5 Ottobre 2021