L’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la formazione dei Lavoratori, così come afferma l’art. 37 comma 2 del D.lgs 81/08.Tale accordo stabilisce che la durata complessiva del percorso formativo varia in base alle macrocategorie di rischio (bassa, media e alta) relative all’attività lavorativa presa in considerazione. La formazione del Lavoratore deve avvenire in diversi momenti:
- nel momento dell’assunzione (entro 60 giorni),
- nel momento in cui avvenga un trasferimento di trasferimento da un luogo di lavoro ad un altro,
- nel cambio di mansione lavorativa e nell’introduzione di nuove attrezzature lavorative per le quali sono necessarie istruzioni ben precise in materia di utilizzo e gestione.
Da non dimenticare che la formazione specifica dei Lavoratori, va periodicamente aggiornata al fine di garantire alti standard di sicurezza. L’aggiornamento sono 6 ore da effettuare entro 5 anni dalla data di erogazione della formazione specifica.
Il corso di formazione per lavoratori è così composto:
- 12 ore per i lavoratori a rischio medio (4 ore formazione generale + 8 ore formazione specifica);
- 16 ore per i lavoratori a rischio alto (4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica).
Ad oggi, alla luce dei vari Accordi Stato Regioni, è possibile erogare online:
- le 4 ore di formazione generale
- le 4 ore di formazione specifica rischio basso (vedi Accordo Stato Regioni del 7/07/2016)