Green Pass e luoghi di lavoro: obbligatorio per pubblico e privato

È di martedì il nuovo decreto legge relativo all’uso del green pass nei luoghi di lavoro.

Il Decreto Legge 127 del 21 settembre 2021 segue quanto già anticipato da due decreti precedenti, ossia il Decreto “COVID” di settembre (DL 122/21) e il decreto Green Pass (DL 111/21).

Le novità

Le grandi novità del DL 127/21 riguardano, fra le altre cose, l’estensione del green pass anche ai lavoratori del settore privato e pubblico oltre al personale di scuole e RSA (in queste ultime si parla proprio di obbligo vaccinale, non di green pass, vedi il nostro articolo).

I datori di lavoro dovranno effettuare il controllo del green pass all’accesso del luogo di lavoro o a campione, designando e delegando (con apposita delega) anche i soggetti incaricati al controllo.

Ma soprattutto, entro il 15 ottobre, i Datori di Lavoro dovranno indicare le modalità in cui saranno organizzate queste verifiche. La deadline del 15 ottobre coincide infatti con l’entrata dell’obbligo del green pass per tutti i lavoratori.

Cosa succede ai lavoratori senza green pass?

I lavoratori che non si muniranno di green pass (che ricordiamo può essere ottenuto o con il vaccino o con tampone), potranno essere sanzionati. Sia per il settore pubblico che per il privato se il lavoratore comunica di non aver il Green Pass, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso.

La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono però conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Esiste la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass. La sanzione è quindi per coloro che, non avendo comunicato al datore di lavoro di non avere la certificazione, tentano l’accesso al luogo di lavoro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Tamponi calmierati

Altro aspetto sottolineato nel nuovo decreto legge è che si prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi calmierati definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

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