Defibrillatori: chi li può usare e dove devono essere posizionati – prima parte

Foto di Tanja-Denise Schantz da Pixabay

Visto l’avvicinarsi del 16 ottobre “Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare“, vogliamo questa settimana fare un focus sulla nuova normativa relativa all’uso del defibrillatore.

Il 13 agosto 2021 è stata pubblicata in G.U. la legge n. 116 del 4 agosto 2021, la quale individua le nuove disposizioni relative alla collocazione e uso di defibrillatori, siano essi semiautomatici o automatici.

Questa normativa prevede l’obbligo di installare i defibrillatori automatici e semiautomatici nelle sedi della Pubblica Amministrazione aperte al pubblico, negli aeroporti, stazioni ferroviarie e porti e anche sui mezzi di trasporto che hanno una percorrenza continuata di almeno 2 ore senza fermate intermedie.

Inoltre la legge va a modificare il comma 1 dell’art.1 della legge 120/2001. In questo articolo veniva consentito l’uso del defibrillatore

  • al personale sanitario non medico,
  • al personale non sanitario con formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.

La nuova normativa aggiunge che:

  • in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del DAE anche a chi non è in possesso degli specifici requisiti richiesti, con tutela dell’art.54 del c.p. (non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo)

Testo della normativa: vediamolo nel dettaglio

La legge, composta da 9 articoli, è diretta a favorire e a disciplinare la dotazione e l’utilizzdei defibrillatori in diversi luoghi e situazioni, anche da parte di soggetti non specificamente formati, regolando il collegamento e l’interazione con la rete dell’emergenza territoriale 118.

Promuove inoltre campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché l’introduzione di specifici insegnamenti, anche negli istituti di istruzione primaria e secondaria.

Questa settimana vedremo nel dettaglio i vari articoli. Oggi analizzeremo i primi 3.

Articolo 1 – Dove posizionare i defibrillatori

Partiamo dall‘articolo 1. La finalità della legge è quella di favorire – nel rispetto delle linee guida di cui all’Accordo del 2003 e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011 – la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni:

  • preso le sedi delle pubbliche amministrazioni in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbia servizi aperti al pubblico;
  • negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi e della navigazione interna, che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi.

Viene demandato ad un D.P.C.M. (da emanare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge), la definizione del programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione dei DAE nei luoghi e nei mezzi indicati.

Questo lavoro di diffusione deve essere fatto in via prioritaria nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Con il medesimo decreto saranno stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche ai contributi previsti per l’attuazione delle citate disposizioni, e pari 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il programma ha la durata di cinque anni.

Sarà invece il Ministro della salute ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto in cui sono stabiliti i criteri e le modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, indicati con apposita segnaletica. Dovrà essere favorito, ove possibile, la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.

Articolo 2 – Defibrillatori nei luoghi pubblici

L’articolo 2 disciplina l’installazione dei DAE nei luoghi pubblici, prevedendo che gli enti territoriali possano adottare provvedimenti normativi per disciplinare l’installazione nel proprio territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico.

I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, quando e dove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24. Inoltre un’apposita segnaletica deve indicare in maniera univoca e visibile la posizione del dispositivo.

E’ data facoltà agli enti territoriali di incentivare l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente. 

Articolo 3 – Chi può usare il defibrillatore

Passiamo a uno dei nodi salienti. L’articolo 3 è quello che apporta alcune modifiche alla legge n.120/2001 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero). 

Come abbiamo visto sopra, la norma inserisce i defibrillatori automatici – accanto a quelli semi-automatici – nella previsione della disposizione diretta a consentirne l’uso al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

Ma quello che è più importante è che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico od automatico anche ad una persona non in possesso dei requisiti citati.

Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell’articolo 54 del codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all’uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare (RCP) intraprese dai soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco.

Inoltre è modificato il titolo della legge citata inserendo anche il riferimento ai defibrillatori automatici.

Le nostre considerazioni in merito ai primi tre articoli

Sicuramente la nuova normativa avrà un impatto notevole su quello che sarà, nei prossimi anni, l’uso dei DAE.

La diffusione territoriale capillare dei defibrillatori unita ad una maggiore cultura relativa all’uso di questi strumenti e alla rianimazione cardiopolmonare non può che essere vista di buon occhio.

Vorremmo però fare un piccolo appunto in merito al terzo articolo. Finalmente è stato messo nero su bianco che l’utilizzo del defibrillatore in stato di necessità e con il supporto telefonico del personale del 112/118 non comporta, in caso di danni, nessun tipo di punibilità.

Se da una parte l’aver messo nero su bianco questa cosa aiuterà le persone, anche non formate, ad agire in maniera tempestiva, dall’altro sorge il dubbio (legittimo?) che molti si appelleranno a questo articolo per non fare la formazione per l’utilizzo del DAE

La formazione, ricordiamo, resta il cardine della gestione dell’emergenza. Se è vero da un lato che non sarò punito se uso un DAE e non sono formato, dall’altro non sarò capace di gestire al meglio una situazione di cui non so niente e non so cosa potrebbe accadere.

La formazione, soprattutto se continua, fornisce le competenze necessarie ad una gestione efficace proprio dei momenti di emergenza.

Sembra infatti sciocco dirlo, ma l’utilizzo di un DAE permette di salvare vite umane. Posso quindi non essere punito penalmente se, utilizzando in maniera sbagliata il DAE o la RCP (rianimazione cardiopolmonare), creo un danno alla persona.

Ma l’obiettivo deve sempre essere quello di salvare una vita umana.

Leggi la seconda parte CLICCA QUI

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