COVID-19: Le nuove regole per le Scuole

Obbligo Green Pass lavoratori nel settore della scuola. Il Consiglio dei Ministri, riunitosi giovedì 9 settembre 2021, ha approvato il nuovo decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.

Il nuovo decreto-legge estende l’obbligo del Green Pass ai lavoratori nel settore della scuola e dell’università e prevede anche obblighi per il personale delle Rsa (dove si parla di obbligo vaccinale).

La situazione della scuola

In questo articolo ci vogliamo soffermare alle scuole e il comparto della formazione in generale. Per quanto concerne questo specifico ambito possiamo leggere che:

in vista dell’imminente inizio delle attività didattiche dell’anno scolastico e accademico 2021/2022, (si ritiene n.d.r.) di introdurre ulteriori misure in ordine alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative, alle sedi universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, estendendo in tali ambiti l’obbligo di certificazione verde, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2”.

Si indica che le disposizioni relative all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario, valide fino al 31 dicembre 2021 (termine, ad oggi, della cessazione dello stato di emergenza):

si applicano anche al personale scolastico dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle predette istituzioni”.

Green pass per chiunque acceda alle scuole

Emerge inoltre che:

al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19 (…). La disposizione di cui al primo periodo (ossia il possesso del green pass, n.d.r.) non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS)”. Inoltre la “misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

Infine le certificazioni verdi sono necessarie anche per l’accesso nelle strutture della formazione superiore: “chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.

E, come visto sopra, resta invariato che “la misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook per restare sempre aggiornato sui nuovi articoli!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.
Devi accettare i termini per procedere

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Menu