Molto spesso i nostri clienti ci chiedono se sia obbligatorio l’aggiornamento per la formazione antincendio e ogni quanto sia necessario farlo.

Spoileriamo subito il finale: l’aggiornamento antincendio è necessario.

C’è chi si accontenta di questa risposta, mentre molti (come anche tu che ci stai leggendo) vogliono capire perché farlo. Prosegui quindi nella lettura.

Le norme relative alla formazione antincendio

Partiamo dalla base, ovvero dal testo di riferimento: il Decreto Ministeriale (da qui in poi DM) 10-03-1998.

Nella norma cardine per la formazione antincendio, all’allegato IX “CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI” si parla chiaramente di formazione mentre non si fa riferimento all’aggiornamento.

Questa lacuna viene ribadita anche da un altro testo fondamentale. Facciamo un salto in avanti nel tempo e leggiamo l’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016.

Nella tabella relativa ai corsi di aggiornamento si fa riferimento, per il corso antincendio, al solo DM 10 marzo ’98. Dato che il decreto stesso non disciplina chiaramente la modalità di aggiornamento, è stata inserita la dicitura “non previsto”.

Fonte: Accordo Stato Regioni 7/7/2016

Quindi l’aggiornamento della formazione antincendio non è previsto, giusto? … e invece no, è previsto!

Obbligatorietà e periodicità aggiornamento

Per l’obbligatorietà e la periodicità dell’aggiornamento ci vengono in aiuto altre normative e circolari.

Andiamo ad analizzare in dettaglio le fonti che ci aiutano ad affermare l’obbligatorietà dell’aggiornamento.

D.Lgs 81/08

Norma cardine per la sicurezza nei luoghi di lavoro, entrata in vigore a distanza di 10 anni dal DM 10/03/1998.

Leggiamo cosa viene indicato in merito alla formazione e aggiornamento antincendio.

“Art. 37 comma 9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, (…) devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.

Grazie a questo articolo abbiamo quindi la certezza che l’aggiornamento è obbligatorio.

 Ancora non troviamo però una chiara definizione di contenuti relativi all’aggiornamento.

A questo proposito ci viene in aiuto la Nota Dipartimento VVF – Circ. Prot. N. 5897 23-02-11 in cui è possibile leggere che:

Com’è noto il D.lgs. 81/2008 ha previsto l’obbligatorietà dell’aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze.

(…) la scrivente Direzione, (…), trasmette in allegato il programma, i contenuti e la durata dei predetti corsi distinti per tipologia di rischio ai fini di un’uniforme applicazione dell’attività formativa sull’intero territorio nazionale.”

Per avere lumi però sulla periodicità dell’aggiornamento, dobbiamo aspettare il 2012.

In quell’anno il Ministero dell’Interno risponde al quesito posto dal Comando dei Vigili del fuoco di Cesena relativa alla periodicità dell’aggiornamento della formazione.

Nella risposta possiamo leggere che:

Dopo questa carrellata di norme, vogliamo condividere con voi anche  un articolo (16 giugno 2017, successivo all’accordo 7/7/2016) tratto da Insic (portale delle riviste antincendio) in cui il dott. Antonio Porpora, PhD, Avvocato del Foro di Roma, Patrocinante in Cassazione, scrive che:

“L’obbligo di aggiornamento per gli addetti antincendio è stabilito dal citato art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/2008, costituendo titolo abilitativo allo svolgimento delle relative funzioni.
L’assenza di una disposizione regolamentare specifica in punto di aggiornamento (assente nel DM 10.03.1998) non fa venir meno tale obbligo, ma lo lascia libero nelle modalità di adempimento, da valutarsi sotto il profilo della diligenza.
Potrebbe, sul punto, persino richiamarsi la residuale previsione dell’art. 2087 c.c., che costituirebbe il parametro della richiamata diligenza. Quindi, risponde al criterio della “tecnica” (art. 2087 c.c.) il riferirsi alla Circolare della DG servizi Antincendio del 2011 in ordine alla modalità di aggiornamento, (…).
In ogni caso, sussiste il dovere di aggiornamento, come sopra detto”. Fonte: InSic

Aggiornamento Antincendio: un viaggio senza fine (?)

Torniamo un attimo al titolo dell’articolo, modificandolo leggermente ed aggiungendo un punto interrogativo: Aggiornamento Antincendio: un viaggio senza fine (?)

Il punto di domanda è dovuta al fatto che si sta discutendo proprio in questi mesi del “Nuovo DM 10 Marzo 1998”.

Essendo solo una bozza, ha poco senso discuterne in maniera esaustiva, dato che da oggi (marzo 2019) a quando entrerà effettivamente in vigore, potremmo assistere a nuove modifiche.

Quello che sembra certo è che ci sarà un maggior controllo sull’erogazione dei corsi e i requisiti dei docenti.

La speranza è che il nuovo decreto ribadisca l’obbligatorietà della formazione e dell’aggiornamento, riprendendo in maniera chiara e univoca contenuti, modalità e tempi per l’erogazione dei corsi.

I consigli che noi diamo, sia in qualità di RSPP che di Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana, sono dati a tutela del Datore di Lavoro. Infatti la mancata formazione dei lavoratori e degli addetti (antincendio e primo soccorso) prevede delle sanzioni sia pecuniarie che detentive.

Qui sotto un estratto tratto proprio dal D.Lgs 81/08:

Vuoi sapere come possiamo aiutarti? Mandaci una email a info@qes.toscana.it !

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