L’Alternanza scuola-lavoro si inserisce nel quadro del più ampio progetto denominato «La Buona Scuola», regolato dalla Legge n.107 del 13 luglio 2015.
Volendo sintetizzare in cosa consiste il progetto, si può correttamente dire che è una metodologia formativa che pone in essere il collegamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro su di una base di reciproca partecipazione attiva, chiamando le realtà lavorative ad interagire e collaborare con il progetto formativo dello studente. Un’opportunità, quindi, fondamentale per i giovani in formazione che possono conoscere il lavoro, le sue regole e la sua organizzazione, dall’interno di un progetto formativo specifico per ciascuno di loro.
Non dimenticando che, secondo la normativa prevenzionale, gli allievi in alternanza scuola-lavoro, pur non divenendo titolari di alcuna forma di rapporto di lavoro, sono equiparati ai lavoratori e, quindi, titolari di tutele antinfortunistiche, dalle quali ne discendono diritti, ma anche obblighi.

Studente come Lavoratore

ragazzi

Oltre a tali requisiti è fondamentale ricordare che ai fini del D. Lgs. 81/2008 lo studente in alternanza scuola–lavoro viene equiparato a tutti gli effetti al lavoratore e pertanto è opportuno prestare attenzione a due aspetti specifici, oltre agli altri requisiti dettati da normativa:

– formazione
– sorveglianza sanitaria
Posto che gli allievi, nella loro equiparazione a lavoratori, hanno diritto ad una formazione generale e ad una specifica, la ripartizione di responsabilità nel garantirla, a favore di quest’ultimi, ha registrato un cambiamento determinante, passando da quanto stabilito nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, n.221, a quanto disposto oggi, dal recente Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 n.128.

Nell’attuale Accordo viene posto in capo ai somministratori l’onere (tranne specifici accordi) dello svolgimento dell’intero percorso formativo (parte generale e parte specifica) a favore dei lavoratori somministrati e quindi degli studenti e studentesse in alternanza.

Nel progetto di alternanza scuola-lavoro, equiparabile come condizione, nello specifico, al lavoro in somministrazione, tenuto conto delle soluzioni medesime indicate, la formazione generale e specifica degli studenti, può, quindi, anche in questo caso, essere svolta dalle scuole o dalle strutture ospitanti, secondo un mero criterio di accordo in convenzione.

Si riporta l’articolo 1 comma 38 della legge Buona scuola:
38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Requisiti normativi, vincoli per la corretta erogazione dei corsi e sanzioni.

legge

È necessario quindi capire bene quali siano i requisiti affinché un corso di formazione per la sicurezza soddisfi pienamente quanto indicato in quel comma.
Il D. Lgs 81/08, all’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) comma 2 in realtà rimanda ad un futuro accordo Stato-Regioni, che è arrivato il 21/12/2011.
Fra i punti chiave dell’Accordo:

  • Docenti: esperienza almeno triennale nella formazione sulla sicurezza (aggiornato poi con D. L. 6/03/2013 “Criteri per la qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”)
  • Numero massimo di partecipanti: 35 unità (corsisti) per corso
  • Obbligo di frequenza del 90% delle ore di lezione

Inoltre, il nuovo Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 indica chi può essere il soggetto formatore e i sistemi di accreditamento.
Il soggetto formatore è tenuto ad erogare il corso tenendo non solo conto di quanto riportato sotto, ma deve inoltre:

  • Redigere il Piano formativo
  • Redigere i registri
  • Redigere gli attestati

Sempre più Istituti provvedono alla formazione internamente:

  • SENZA RISPETTARE le ore previste dalla normativa,
  • SENZA RISPETTARE gli argomenti previsti dalla normativa,
  • SENZA RISPETTARE il vincolo del numero massimo di partecipanti,
  • SENZA DOCENTI QUALIFICATI,
  • SENZA PIANO FORMATIVO
  • AFFIDANDOSI A ENTI CHE NON POSSONO EROGARE questo tipo di formazione,
  • RILASCIANDO ATTESTATI NON VALEVOLI.

In molti credono infatti che basta erogare un qualche tipo di formazione per non incorrere in sanzioni. NON E’ VERO!

Nel caso di controlli, qualora venga riscontrata una formazione dei lavoratori (nel nostro caso degli studenti) impartita da parte del Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) non adeguata ai rischi che questi possono correre in Alternanza Scuola-Lavoro, è ipotizzabile la violazione da parte dello stesso del comma 1 dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 per non avere assicurato che ciascun studente-lavoratore abbia ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con modalità, secondo quanto indicato nel comma 2 dello stesso articolo, conformi a quelle indicate dalla Conferenza Stato-Regioni e contenute nell’Accordo stipulato il 21/12/2011. La penalità per tale violazione è prevista dall’art. 55, comma 5, lett. c dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a carico del datore di lavoro (Dirigente Scolastico), nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da euro 1.315,20 a 5.699,20 euro (vedasi decreto 151/2015).

Come possiamo aiutarvi?

aiuto

Qualità e Sicurezza, in quanto Agenzia Formativa riconosciuta dalla Regione Toscana (PO0975) è in grado di erogare corsi di formazione togliendo in capo al Dirigente Scolastico e all’Istituzione Scolastica l’onere della programmazione, pianificazione ed erogazione della formazione per i ragazzi in Alternanza Scuola-Lavoro ma soprattutto di metterlo al riparo da sanzioni.

La nostra esperienza ventennale come RSPP per le Istituzione Scolastiche ci permette di conoscere al meglio la realtà delle scuole e di erogare corsi di formazione che siano sì in IN LINEA CON LA NORMATIVA VIGENTE con anche un reale VALORE FORMATIVO. 

Per sapere come possiamo aiutarvi nella formazione dei vostri studenti, contattaci via mail a info@qes.toscana.it!
Vi invieremo un preventivo GRATUITO basato sulle Vostre necessità formative!

Vuoi maggiori informazioni?

Iscriviti al Webinar Gratuito dal titolo “Alternanza Scuola Lavoro: quale formazione erogare agli studenti” di mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 17.00.

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